Statuto

Suiveur ETS

ART. 1
Denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“Suiveur ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Moruzzo (Udine) 33030, via F. Tacoli, 1, e con durata illimitata.

ART. 2
Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, secondo il co.1, lett. d), art.5 CTS, con particolar riferimento: al ciclismo in tutte le sue forme, compresi lo sport agonistico, dilettantistico e amatoriale di ogni specialità ciclistica; alla sicurezza stradale dei ciclisti; alla promozione dell’editoria e del giornalismo sportivo;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ex co.1, lett. i), art.5 CTS;

  • attività culturali: promuovere e gestire mostre, eventi culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, confronti con le istituzioni, progetti e partnership internazionali, istituire e gestire centri di documentazione, archivi e banche-dati;

  • attività di formazione: organizzare e gestire corsi di aggiornamento teorico/pratici nel settore dello sport rivolti a studenti, amatori e professionisti, nonché ad utenti esperti in grado di operare nei campi del fine associativo specificato nello statuto, corsi di specializzazione e formazione nell’ambito delle discipline scientifiche, storiche, artistiche a tema sportivo; istituire e gestire laboratori di approfondimento;

  • attività editoriale: pubblicazione di volumi, collane editoriali, raccolte di articoli inediti o già pubblicati, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nei settori dello sport e del ciclismo e della sicurezza stradale;

  • attività di fund raising: eseguire la raccolta di fondi per i progetti culturali e di valorizzazione che si intende promuovere e sostenere, attraverso la creazione di relazioni con e tra enti pubblici e privati nei settori dello sport e del ciclismo;

  • attività di divulgazione: realizzazione e gestione di una apposita piattaforma web quale punto principale di incontro e comunicazione tra l’Associazione ed il mondo esterno, tramite la pubblicazione di articoli e approfondimenti di vario genere, in forma scritta, audio e video o con altri mezzi; organizzazione di seminari e di visite guidate per la divulgazione della cultura e delle attività svolte dall’Associazione; collaborazione con mezzi mediatici;

  • attività di servizio: fornire servizi e attività relativi alla diffusione a mezzo stampa, web, foto e video delle attività dei partner dell’Associazione;

  • attività in ambito sociale: promuovere iniziative e progetti, realizzare strumenti volti all’integrazione dei diversamente abili nella fruizione, nella condivisione e compartecipazione delle esperienze sportive, ciclistiche e culturali.

Per il raggiungimento di tali scopi svolgerà quant’altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio:

  • stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, nell’ambito della fornitura di servizi e attività culturali, analisi di mercato, ricerca sociale, di consulenze scientifiche, storiche, artistiche e professionali, per il raggiungimento dello scopo sociale

  • accedere, ove sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali

  • esercitare, in modo non prevalente e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; vendere spazi pubblicitari sulle piattaforme web di proprietà e in gestione, nonché nelle pubblicazioni editoriali; vendere ed affittare attrezzature sportive e di supporto logistico; commercializzare oggetti, prodotti editoriali e multimediali: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti

  • compiere, in modo non prevalente rispetto all’attività svolta dalla associazione stessa, ed al solo fine del conseguimento dello scopo sociale tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, finanziarie, bancarie attive e passive non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre associazioni costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine e o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al d.lgs n.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione Mobiliare).

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • una lettera di presentazione contenente le motivazioni che portano a chiedere l’ammissione all’associazione, con allegate delle prove documentali (articoli, pubblicazioni, opere artistiche e altro) che attestino che la propria attività sarà prestata per i fini dell’associazione e sarà coerente sia con essi, per contenuto, motivazione e finalità, che con quanto posto in essere fino a quel momento dall’associazione.

L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

ART. 5
Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, e nei seguenti altri casi:

  • utilizzo non autorizzato del nome e dei simboli dell’associazione, dei propri mezzi e canali di comunicazione, nonché degli apparati grafici direttamente riconducibili ad essa;

  • utilizzo improprio dei suddetti, anche contro le finalità del presente statuto;

  • danno d’immagine derivante da un comportamento diretto dell’associato con l’utilizzo del nome, del logo e dei simboli riconducibili all’associazione

può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
Organi

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente.

 

ART. 7
Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8
Organo di amministrazione – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– deliberare sull’Ente del Terzo settore cui operare la devoluzione del patrimonio residuo allo scioglimento dell’associazione.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limite.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11
Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 12
Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: devono richiedervi accesso in forma scritta al Presidente, anche mezzo posta elettronica, il quale informerà tempestivamente il Consiglio Direttivo. Il Consiglio entro 30 giorni dalla richiesta di esame provvederà a rendere disponibili ai richiedenti i libri associativi nelle modalità più congrue e meno onerose.

ART. 13
Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 14
Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 15
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’organo associativo competente.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16
Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.